Statuto della Associazione Onlus DIAPSI Piemonte
Associazione Onlus con Personalità Giuridica Privata
Estratto dello statuto
Chi è interessato può richiederne copia completa in segreteria all'indirizzo della Associazione
Art. 1 - Denominazione
1. E' costituita una Associazione di volontariato denominata: "Di.A.Psi. (Difesa Ammalati Psichici) Piemonte - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve "Di.A.Psi. Piemonte - Onlus".
(Omissis...)
Art. 4 - Oggetto e scopo
1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e socio-sanitaria a favore di persone affette da disturbi psichiatrici.
2. A tale fine l'Associazione intende promuovere le condizioni necessarie per un'idonea tutela degli ammalati psichiatrici e delle loro famiglie. Per il conseguimento di tale scopo l'Associazione si prefigge di:
a) promuovere iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica al fine di modificare l'atteggiamento generale verso la malattia ed a diffondere notizie relative alla malattia mentale ed alle problematiche connesse;
b) incentivare e favorire la ricerca scientifica sulla malattia mentale;
c) attraverso un'attenta e costante lettura della legislazione vigente dialogare con gli Enti legislativi al fine di ottenere:
- una corretta applicazione della legislazione vigente;
- norme più idonee alla tutela giuridica del malato psichiatrico proponendo all'occorrenza correzioni e modifiche;
d) intrattenere rapporti di attiva collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private per ottenere un miglioramento dei Servizi e la realizzazione di strutture di cura adeguate;
e) porsi in maniera solidale con le famiglie dei malati favorendo l'aggregazione, la discussione, l'incontro in gruppi di sostegno, fornendo la consulenza sulle problematiche dei malati, ascolto e appoggio nei rapporti con i Servizi ed ogni altro intervento che la Di.A.Psi. ritenga possa essere di sostegno e di aiuto;
f) facilitare il recupero umano e sociale del malato e favorire il suo reinserimento nella vita sociale; a tal fine l'Associazione intende organizzare ad esempio:
- corsi di formazione annuali per Volontari per compagnia ed accompagnamento individuale dei malati e formazione permanente dei Volontari comprendente l'attività di supervisione;
- corsi di formazione ed educazione sanitaria per insegnanti;
- attivare un Centro di Incontro con laboratori di varie attività risocializzanti, convivialità, animazione ecc...;
3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a essa strettamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
4. L'Associazione può svolgere attività editoriale.
5. Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà associarsi e/o federarsi con altre associazioni aventi il medesimo scopo, anche con costituzione di una federazione e/o associazione nazionale.
Art. 5 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione
Omissis..
3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota sociale di iscrizione all'Associazione.
4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
5. I versamenti comunque effettuati all'Associazione possono essere di qualsiasi entità fatti salvi i versamenti per la quota sociale, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione di un Socio dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
Art. 6 - Soci
1. Sono Soci coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato di maggiore età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.
4. Possono diventare Soci tutti coloro che si riconoscono negli scopi e nelle finalità dell'Associazione.
5. La domanda di adesione va presentata al Consiglio Direttivo il quale deve provvedere alla sua accettazione entro un periodo massimo di sessanta giorni dal suo ricevimento. In assenza di un provvedimento di diniego della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accettata. In caso di mancata accettazione, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
6. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto la sua volontà di recedere dall'Associazione stessa.
Omissis…
10. I soci sono assicurati per la responsabilità civile verso terzi; quelli che prestano la propria attività direttamente sono assicurati anche contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa.
11. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.
Omissis…
Art. 8 - Assemblea
1.L'Assemblea - organo sovrano dell'Associazione - è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.
2. L'Assemblea può conferire cariche onorifiche a soci ed a terzi, su proposta del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio) e del bilancio preventivo. Essa inoltre:
a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
b) provvede alla nomina del Collegio dei Probiviri, con facoltà di scelta anche tra i non soci;
c) delinea gli indirizzi generali dell'Associazione;
d) delibera su eventuali altri argomenti sottoposti alla sua approvazione.
Omissis..
Art. 20 - Scioglimento
1. In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) operanti in identico o analogo settore sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Omissis...