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Disegno di legge on. Ciccioli: una vera trappola mercoledì 24 dicembre 2008 14:30
fisam - via sospsiche.it. La grande aspettativa sarebbe quella che un giorno il malato, in una sanità di qualità, sia il vero nucleo centrale del sistema sanitario, oggi in subordine.
Non avendo ricevuto alcun tipo di riscontro al messaggio inviato ai diversi politici di riferimento, riteniamo opportuno, a salvaguardia della nostra credibilità, dare pubblica ragione di quanto a loro inviato e non solo. L'occasione è stata la presentazione a Roma, palazzo Marini, del disegno di legge per il superamento della 180, primo firmatario l'on. Ciccioli. La finalità: migliorarne l'efficacia della prevenzione, cura ed assistenza, fornendo nel contempo sostegno ai familiari. Proponimenti, intenzioni e orientamenti retorici che andrebbero però riscontrati nell'articolato del disegno di legge medesimo. Nella disamina delle premesse si rileva che si vuole mettere in atto un tipo di cambiamento a prescindere dalla determinazione della situazione generale esistente. Oggi i malati seri si contano a milioni: quattro/cinque in Italia secondo gli ultimi dati, di cui il 90% non curato. Questo è, ad esempio, un argomento per niente esaminato né tanto meno regolamentato. Si è seguito semplicemente il tracciato percorso dalla 180, una legge quadro o di riferimento, per elaborarne un'altra dello stesso significato, mentre invece si ha urgente necessità di qualcosa di diverso e di globale, reale espressione dei sacrifici, a volte atroci, e dell'esperienza gestionale errata e approssimativa, spesso di comodo. Non bastava prima e non basta ora normare l'emergenza, con l'aggiunta di qualche diversivo o buon proposito. C'erano a disposizione le indicazioni unanimi contenute nella relazione finale della XII Commissione Permanente del Senato n.316 del 14/2/2006. Si è preferito invece, a parere della scrivente, creare qualcosa che mantenesse lo status quo, senza infastidire alcuna altra parte, permalosa per le posizioni gestionali raggiunte. I problemi veri della gente sono e restano secondari ad ogni tipo di affare per taluni. Molto di quanto prospettato come innovativo non è altro che richiamo all'attualità, mai analizzata a fondo e poco considerata, per continuare ad eludere le responsabilità, come piace al sistema in essere. La legge 180 art.1 oppure 833 art. 33 così recita: gli accertamenti sanitari si effettuano nel rispetto della dignità della persona...compreso, per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Nel nuovo disegno art.3 comma 3; viene garantita la libera scelta del medico e del luogo di cura compatibilmente con i limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria... Per il malato psichico continuerebbe a non cambiare nulla. Il diritto che per gli altri utenti è qualcosa di acquisito, per lui è tuttavia una condizione aprioristica, cioè, di fatto, non sceglierà mai niente, perché è il medico che sceglierà lui. "O mangi questa minestra o salti dalla finestra", diceva un bifolco in camice bianco dell'asl. Oggi poi, con un criterio del tutto opinabile e stravagante, si fa già di tutto per traslocare nel sociale, dunque nell'abbandono, un disagiato psichico. Con l'odierno disegno ciò viene farisaicamente convalidato, art 4. Il Dopo di Noi: mentre la 180 nulla si pone a riguardo, qui è argomento appena sfiorato. Durante il Convegno è emerso poi che tale nuovo ordinamento, così come formulato, verrebbe accettato, senza troppi tentennamenti dalla Binetti ed da altri dell'opposizione. Che ciò sia qualcosa di non sgradito dalle parti di chi avverte l'accerchiamento alla 180, è aspetto dichiarato. Le critiche, quelle più astiose, si sono infatti concentrate solo sull'on. P. Guzzanti, reo di chiedere "una legge all'avanguardia, progressista e scientificamente di alto livello" al posto della 180. Gli si fa dire che il suo modello è quello manicomiale e la sua "cultura d'orizzonte": internamento a vita, grandi contenitori di "scarti sociali", allungamento temporale, quasi "senza limiti del TSO" e cure obbligatorie anche in strutture private. Detto che il tutto può essere perfettibile, ma anche opinabile in qualche suo aspetto, non riscontriamo nella proposta del Parlamentare insensatezza di intendimenti, se non una presa di coscienza della realtà, accogliendone invece con favore l'impianto generale. Questi i punti condivisi, a differenza di chi applaude il nulla nei convegni: 1. art. 3 comma 2: obbligo alla consultazione esterna dell'amministratore di sostegno; comma 3: si configura il reato di omissione di soccorso per mancato urgente intervento al domicilio del paziente; nel caso di ricovero in SPDC è fatto obbligo di richiedere la cartella clinica ed altre informazioni al CSM. 2. art. 8 comma 2: libera scelta del medico e l'eventuale struttura - comma 3: non obbligatorietà alla convivenza con malati pericolosi. 3. art. 9 sostegni economici a vario titolo per i familiari; 4. art. 10 divieto delle sperimentazioni cliniche psico-farmacologiche contro placebo; 5. art. 11 nomina commissari ad acta nel caso di inosservanza della legge da parte delle aziende ospedaliere o DSM; 6. art. 12 modalità di reperimento delle strutture per la realizzazione dei presidi assistenziali di cui all'art. 3.